Secondo il
DPR 11 febbraio
2005 n.68 le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai Gestori hanno valore legale e quindi
vengono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ed in caso di contestazioni le ricevute
possono essere opposte a terzi in giudizio. La traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal
Gestore PEC per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico,
delle ricevute stesse. Questo è un vantaggio se siete il mittente: non avete speso nulla per la vostra
comunicazione, non vi siete mossi da casa, e una volta che avete in mano la ricevuta di consegna la "raccomandata"
risulta consegnata, e potete dimostrare di fronte al giudice la vostra ragione. Se siete il destinatario, la cosa
cambia: non importa che l'abbiate letta o meno... di fronte alla legge risulta consegnata. Comunicare il vostro
indirizzo di posta certificata vi impone degli obblighi, da prendere sul serio.